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	<title>Io Editore &#187; deposito legale</title>
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		<title>Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all&#8217;uso pubblico</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 05:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[dal mondo dell'editoria]]></category>
		<category><![CDATA[regole per pubblicare un libro]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Il deposito legale, stabilito da molti ordinamenti giuridici ai produttori e distributori di libri, è l'obbligo di depositare i loro prodotti editoriali presso particolari organismi <i>depositari</i> che sono a loro volta obbligati a catalogarli e a conservarli. In Italia è regolamentato dalla Legge 15 aprile 2004, n.106 - Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <b>deposito legale,</b> stabilito da molti ordinamenti giuridici ai produttori e distributori di libri, è l&#8217;obbligo di depositare i loro prodotti editoriali presso particolari organismi <i>depositari</i> che sono a loro volta obbligati a catalogarli e a conservarli. In Italia è regolamentato dalla Legge 15 aprile 2004, n.106 &#8211; Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all&#8217;uso pubblico</p>
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<p>Legge 15 aprile 2004, n. 106</p>
<p>&#8220;Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all&#8217;uso pubblico&#8221;<br />
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Art. 1.<br />
(Oggetto)</p>
<p>1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato &#8220;deposito legale&#8221;, i documenti destinati all&#8217;uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l&#8217;ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.</p>
<p>2. Il deposito legale è diretto a costituire l&#8217;archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all&#8217;articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.</p>
<p>4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all&#8217;articolo 5, anche ai fini dell&#8217;espletamento dei servizi di cui all&#8217;articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere o) e p).<br />
Art. 2.<br />
(Finalità)</p>
<p>1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:<br />
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all&#8217;articolo 1;<br />
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;<br />
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d&#8217;autore e sui diritti connessi, nonché sull&#8217;abusiva riproduzione di opere librarie; d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Art. 3.<br />
(Soggetti obbligati)</p>
<p>1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:<br />
a) l&#8217;editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;<br />
b) il tipografo, ove manchi l&#8217;editore;<br />
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;<br />
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Art. 4.<br />
(Categorie di documenti destinati al deposito legale</p>
<p>1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:<br />
a) libri;<br />
b) opuscoli;<br />
c) pubblicazioni periodiche;<br />
d) carte geografiche e topografiche;<br />
e) atlanti;<br />
f) grafica d&#8217;arte;<br />
g) video d&#8217;artista;<br />
h) manifesti;<br />
i) musica a stampa;<br />
l) microforme;<br />
m) documenti fotografici;<br />
n) documenti sonori e video;<br />
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);<br />
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall&#8217;articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;<br />
q) documenti diffusi su supporto informatico;<br />
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Art. 5.<br />
(Numero di copie e soggetti depositari)</p>
<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall&#8217;articolo 1, comma 4, della presente legge.</p>
<p>2. L&#8217;obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.</p>
<p>3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.</p>
<p>4. Sono soggette all&#8217;obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.</p>
<p>5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:<br />
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;<br />
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;<br />
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all&#8217;articolo 7;<br />
d) gli strumenti di controllo;<br />
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti; f) le modalità per l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all&#8217;articolo 7;<br />
g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);<br />
h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all&#8217;articolo 6.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Art. 6.<br />
(Altre fattispecie di deposito)</p>
<p>1. Fermo restando l&#8217;obbligo di deposito legale di cui all&#8217;articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l&#8217;invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.</p>
<p>2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.</p>
<p>3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Art. 7.<br />
(Sanzioni)</p>
<p>1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.</p>
<p>2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.</p>
<p>3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Art. 8.<br />
(Abrogazioni)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all&#8217;articolo 5 sono abrogati:<br />
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;<br />
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;<br />
c) l&#8217;articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82.</p>
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