Riuso creativo delle opere d’ingegno altrui

C’è un’organizzazione non profit dedicata ad ampliare la gamma di opere creative disponibili alla condivisione e all’utilizzo pubblico in maniera legale rendere possibile il riuso creativo di opere dell’ingegno altrui nel pieno rispetto delle leggi esistenti. E’ Creative Commons (CC) con sede a Mountain View negi USA

L’idea alla base di questo progetto sta nella definizione di licenze, diverse dal noto e rigido copyright (C) (Tutti i diritti riservati, All rights reserved), che permettono ai creatori di scegliere e comunicare quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a beneficio dei destinatari. Un modo semplice e standardizzato per dare pubblicamente il permesso di condividere e utilizzare il lavoro creativo in base alle condizioni stabilite dai creatori. Non sono un’alternativa al copyright ma lavorano a fianco del copyright e consentono di modificare i termini di copyright per soddisfare al meglio le esigenze degli autori di opere creative.

Il progetto fornisce vari tipi di licenze libere, le licenze Creative Commons, che i detentori dei diritti di copyright possono utilizzare quando pubblicano le proprie opere sulla Rete. Il progetto fornisce anche dei metadata RDF/XML che descrivono la licenza ed il lavoro che rende più facile il trattamento automatico e la ricerca delle opere concesse con Licenza Creative Commons; viene anche fornito un Founder’s Copyright ovvero un contratto che vorrebbe ricreare lo spirito del concetto originale di copyright così come introdotto dai padri fondatori nella costituzione americana.

Anche in Italia, nella primavera del 2003, l’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT organo del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche) contatta Creative Commons per offrirsi di tradurre e adattare al modello legislativo italiano le licenze CC create in un sistema giuridico differente, quello americano, soggetto alla Common Law.

Attualmente esiste un sito web (http://www.creativecommons.it/) riconosciuto come  sito ufficiale di Creative Commons Italia.

Le licenze Creative Commons sono state quindi adattate al sistema giuridico italiano, dove il diritto d’autore è regolato dalla legge 633/41. L’autore diventa detentore dei diritti nel momento dell’estrinsecazione dell’opera creativa, secondo la L. 633/41, art. 6  e tutti i diritti sono riservati all’autore (art.13 / 18bis).

Le sei licenze Creative Commons (definite dalla combinazione di quattro attributi) stabiliscono in modo esplicito quali sono i diritti riservati, modificando quindi la regola di default in cui tutti i diritti sono riservati e sono:

  • Attribuzione
  • Attribuzione – Non opere derivate
  • Attribuzione – Non commerciale
  • Attribuzione – Condividi allo stesso modo
  • Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate
  • Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo

Vediamole nel dettaglio

Attribuzione (BY)

Attribuzione (Attribution)

Bisogna sempre indicare l’autore dell’opera (attributo obbligatorio) in modo che sia possibile attribuirne la paternità come definito dagli artt. 8 e 20 lda:

« È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero. »
(art. 8)
« [...] l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera [...] »
(art. 20)

Non commerciale (NC)

Exquisite-kfind.png Lo stesso argomento in dettaglio: m:Free_knowledge_based_on_Creative_Commons_licenses/it.

Non Commerciale (Non Commercial)

Non sono consentiti usi commerciali dell’opera creativa come definito dal secondo comma dell’art. 12:

« l’autore ha altresì [...] il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera [...] »

Con il secondo attributo si definisce come diritto esclusivo dell’autore il solo uso commerciale dell’opera creativa. I diritti di riproduzione (art. 13), di trascrizione (art. 14), di esecuzione (art. 15), di comunicazione al pubblico (art. 16), di distribuzione (art. 17) e di noleggiare (art. 18bis) definiti dalla L633/41 non sono esplicitati nella licenza e pertanto non sono considerati diritti esclusivi dell’autore. Chiunque può riprodurre, trascrivere, eseguire e distribuire purché non a scopo di lucro, attribuendo sempre la paternità come definito nel primo attributo. Tuttavia le limitazioni sullo sfruttamento economico dell’opera sono limitate al settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore come specificato dall’art. 25 lda.

Non opere derivate (ND)

No opere derivate (No Derivative Works)

Non sono consentite elaborazioni dell’opera creativa come definito dall’art 20

« [...] l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione »

 

Caso particolare costituito dalle opere architettoniche, per le quali

« [...] l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione [...] o ad opera già realizzata »

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Si può modificare l’opera ma l’opera modificata deve essere disponibile secondo le stesse condizioni scelte dall’autore originale.

« Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. »
(art 4)

 

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