Posso utilizzare le foto che trovo in rete?

La prima considerazione da fare quando mi domando se posso utilizzare le foto che trovo in rete? è: se la foto è in rete, qualcuno ce l’ha messa e quindi vanta dei diritti.

Detto questo è importante valutare l’utilizzo della foto che scarichiamo. Se è per uso personale non ci sono problemi. Se voglio utilizzarla per fini commerciali allora è importante capire come funziona il diritto d’autore per le immagini e cosa prevede  soprattutto in occasione della realizzazione di siti web o attività di web marketing, quali la condivisione di contenuti sui Social.

Non ultimo dobbiamo considerare le immagini presenti sui social network (es. Facebook, Instagram). Qui quando un utente carica un’immagine accetta le condizioni generali di utilizzo di quel determinato social, e solo e solamente quello ha la licenza di utilizzare e mostrare quel contenuto e i diritti d’autore su quella fotografia rimangono nella totale disponibilità dell’autore.

Teniamo sempre presente che la legge non ammette ignoranza e l’art 2575 del cc prevede che tutte le “opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e pertanto l’autore vanta sulla propria opera un diritto esclusivo “costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (art. 2576 cc) di pubblicarla e di utilizzarla economicamente, nonché di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 2577 cc).

Il 18 agosto 2000 con la legge n. 248, il legislatore, adeguando la legge al web, ha integrato quanto previsto negli articoli citati e nella legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevedendo tutela del diritto d’autore al fine di combattere la contraffazione e la pirateria online, a seguito degli innumerevoli sviluppi sia commerciali che tecnologici.

Interessante quanto dice il blog neting.it:

Le immagini fotografiche si devono distinguere innanzitutto tra semplici fotografie e fotografie artistiche.

Per le prime, l’art. 90 l. 633/41 prescrive all’autore della fotografia di specificare, tra le altre cose, “il nome del fotografo, del datore di lavoro, o del committente” (di chi detiene cioè i diritti di utilizzazione economica dell’opera), in mancanza delle quali la riproduzione delle foto non viene considerata abusiva.
Le altre, al contrario, sono considerate opere dell’ingegno, e la loro tutela non è subordinata alle formalità suddette, pertanto la loro riproduzione senza consenso è ritenuta assolutamente abusiva.
La distinzione tra un tipo e l’altro di fotografia è però decisamente di difficile comprensione, soprattutto per l’oggettiva difficoltà di individuare dei parametri sul grado di creatività, che in caso di controversia saranno rimessi unicamente all’autorità giudiziaria, la quale, “oltre ad un criterio di ragionevolezza, potrà solo fare riferimento al gusto ed alle tendenze dello specifico momento storico-artistico nel campo della fotografia”. [www.studiosbordoni.com]

Per cui occorre specificare una regola a monte: cosa la legge considera “fotografia”?

L’art. 87 l. 633/41 considera fotografie “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo (es. le foto digitali), comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.

Va da sé quindi che nel dubbio è sempre meglio non riprodurre alcuna foto trovata in rete senza il consenso dell’autore (a meno che non gli si paghi un corrispettivo, o ci si procuri in qualche modo legittimamente il diritto di utilizzare immagini protette), perché nella maggior parte dei casi la riproduzione di quell’immagine è protetta dal diritto d’autore e perciò sanzionabile.

Ma ci sono anche degli strumenti che ci consentono di scoprire se le immagini in rete sono coperte da diritti o meno:

- Google Image Search. Non tutti forse sanno che il metodo più immediato per cercare immagini in rete dà la possibilità di filtrare, secondo svariati parametri, le immagini da visualizzare. Tra gli strumenti di ricerca infatti è possibile scegliere le immagini, oltre che per dimensioni, colore, tipo, anche in base ai diritti di utilizzo.

- Flickr (ma anche Freeimages, OpenPhoto, Getty Images). È uno dei siti più popolari in fatto di foto, che raccoglie milioni di immagini provenienti da tutto il mondo. Anche qui è possibile impostare dei filtri nelle ricerche e scegliere di visualizzare solo le immagini liberamente utilizzabili.

Se è facile intuire che non è possibile utilizzare liberamente un’immagine è coperta da copyright (identificabile dalla presenza dello specifico simbolo (©) e della dicitura “tutti i diritti riservati”) più complesso è capire come poter utilizzare le immagini coperte da Creative Commons Licence e il suggerimento è: leggete attentamente le condizioni CCL

 

In conclusione, per l’ordinamento italiano, l’utilizzo di opere fotografiche (escluse quelle artistiche) è permesso quando:

  • non riportano il nome del fotografo
  • non riportano l’anno di produzione
  • trascorso un ventennio dalla loro produzione (in tutti gli altri casi le opere sono tutelate per tutta la vita dell’autore e fino al settantesimo anno dopo la sua morte)
  • se rappresentano personaggi noti al pubblico (a meno che non rechino un danno per la sua reputazione)
  • per scopi scientifici, culturali, didattici, giudiziari

 

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