Pubblicare foto di monumenti ed edifici

In Italia pubblicare foto di monumenti ed edifici richiede qualche cautela. Abbiamo raccolto alcuni pareri autorevoli e la legge che ne regola la materia

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Ogni edificio o monumento che ammiriamo camminando per strada, come ogni parte creativa che lo compone, è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 633/41 (vai al testo di legge) sul diritto d’autore nonché dell’art. 2575 del codice civile, formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono:

«…alle arti figurative, all’architettura, ….qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»

Inoltre, anche l’articolo 2 specifica che:

«… sono comprese nella protezione: ….
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura»

Pertanto, la questione di una autorizzazione a riprodurre tramite la fotografia, le suddette opere ovunque esse siano situate, si pone negli stessi termini relativi a qualsiasi altra opera dell’ingegno: l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera in ogni sua forma e modo, originale o derivato ed è, l’indiscusso titolare dei relativi diritti morali sull’opera a difesa della sua personalità.

La legge sul diritto d’autore, generalmente, consente di fotografare da luoghi pubblici, edifici o monumenti visibili pubblicamente e situazioni non private con la possibilità di divulgare le immagini, ma quando si desidera trarre un guadagno da una fotografia che rappresenta un edificio riconoscibile occorre ottenere l’autorizzazione dal proprietario e/o dall’architetto. Tuttavia, se l’artista è morto da più di 70 anni non vi è bisogno di un’autorizzazione.

Deve richiedersi un’autorizzazione ogni qualvolta un edificio è riconoscibile ed è parte principale della foto (ad esempio: un primo piano) mentre per le foto con edifici in background (nello sfondo di immagini di paesaggio) possono essere usate senza richiedere il consenso.

A seguito di quanto sopra detto, occorre procedere ad una classificazione degli immobili:

Case private: occorre l’autorizzazione del proprietario nel caso di edifici di proprietà privata identificabili, quali case, istituzioni private, uffici, anche automobili e barche…
Se però gli edifici non sono distintamente riconoscibili, non vi è la necessità di mettersi in contatto con il progettista o l’architetto perché somiglianti a migliaia di altre case.
Stante che il limite fra il riconoscibile e il non-riconoscibile è piuttosto sottile ed opinabile per evitare incomprensioni per le foto di case, nel caso in cui non viene richiesta l’autorizzazione alla proprietà, è bene fotografare solo case “tradizionali”, solo parzialmente e senza il giardino.

Immobili di proprietà pubblica: non occorre l’autorizzazione per pubblicare le fotografie di scuole, palazzi dello stato, tribunali, parchi…

Luoghi aperti al pubblico: si identificano in musei, gallerie, parchi dei divertimenti, fiere commerciali… classificati di pubblico dominio, dove il consenso dovrà essere richiesto al direttore o al curatore o direttamente agli organi istituzionali.

Monumenti storici: un autorizzazione non è richiesta per i monumenti storici, case o giardini, essendo gli architetti deceduti da più di 70 anni.
“Un esempio: la Fontana del Tritone, a Roma, la scultura può essere fotografata poiché è di pubblico dominio in quanto, l’autore Gian Lorenzo Bernini, è morto da più di 70 anni”.
In ogni modo, quando un monumento storico è trasformato o quando viene aggiunto un nuovo design ad esso, come l’illuminazione o nuovi edifici, il fotografo deve ottenere l’autorizzazione dal nuovo architetto, fino a 70 anni dopo la sua morte.

Beni culturali: per quanto riguarda le riprese fotografiche professionali di beni culturali di proprietà dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale, il decreto n. 104/94 prevede il rilascio di un autorizzazione e precisa che la riproduzione di detti beni è soggetta al pagamento di alcuni “canoni”.

Specifica, l’articolo 108 del d.lgs. 42/04, che la determinazione del prezzo di concessione è attribuito al responsabile di ogni singola struttura basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche dei soggetti e soprattutto sulle possibilità di guadagno che queste offrono.
Questa limitazione, comunque, è relativa unicamente ai beni che siano di proprietà dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del decreto legislativo nr. 42/04.

In modo sostanziale, se le riprese fotografiche costituiscono un pericolo per le opere d’arte e/o concorrono con gli interessi economici della struttura, ancorché privata, che stia pagando una concessione per vendere in esclusiva cartoline, immagini o libri all’interno della struttura stessa, la direzione proibisce le riprese.
Quando il bene è una proprietà privata che non sia stata dichiarata di interesse culturale, la disponibilità ad eseguire le riprese resta a discrezione del proprietario del bene.

Mentre, per quanto concerne le riprese per uso strettamente personale o le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico di musei o comunque di beni che ricadano sulla legge sui beni culturali e del paesaggio teoricamente devono essere autorizzate dal responsabile dell’istituto, e in ogni caso non comportano nessun pagamento.

Il fotografo, comunque, non può riprodurre né sfruttare le fotografie scattate pregiudicando i diritti sulle opere d’arte figurative e/o architettoniche, di titolarità esclusiva degli afferenti autori o loro aventi causa.

Questi divieti non solo limitano la libertà del fotografo nella ripresa ma al contempo hanno, anche, un ulteriore effetto sull’eventuale utilizzazione realizzata abusivamente, inoltre, la normativa in esame punisce chi pur non avendo scattato la fotografia rivela o diffonde al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione le immagini così ottenute.

In conclusione, sono moltissimi i monumenti tutelati dalla Soprintendenza o altri enti, quindi è sempre meglio informarsi prima di procedere ad una pubblicazione. Le Soprintendenze comunque, generalmente, non vendono immagini o diritti, ma occorre fare una richiesta di pubblicazione, specificando il motivo, e poi inserire la loro autorizzazione nello stampato. Gli esterni in genere sono più liberi, hanno certamente meno vincoli da parte delle Soprintendenze, anche se ci sono numerosi casi di tutela. Occorre però fare attenzione che non ci siano opere contemporanee, soprattutto in scultura, nello scatto, perché quelle sono quasi sempre soggette a restrizioni.

di Dott.ssa Sonia Rosini (www.soniarosini.it, www.imagoarezzo.com) pubblicato su photorevolt.com

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Normativa sull’eseguibilità riprese di edifici

L’esecuzione di riprese fotografiche di edifici privati per come risultano visibili dal normale passaggio pubblico è LIBERA DA VINCOLI di ogni genere, e non richiede – a norma di Legge – alcuna esplicita autorizzazione preventiva.

E’ illecita l’opposizione all’esecuzione delle riprese ad eccezione dei casi di limitazione effettivamente previsti dalla Legge, e cioè:

(a) Riprese di installazioni che rientrino nella previsione dell’Allegato al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 (caserme, depositi militari, dislocazione di forze armate, di produzione o trasporto energia, centrali energetiche, dighe, nodi ferroviari od autostradali o comunque di organizzazione dei trasporti).

(b) Riprese di edifici e beni che siano di proprieta’ dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(c) Riprese di edifici anche non rientranti nei casi precedenti, ma per realizzare le quali venga adottato un artificio volto a superare in tutto o in parte una barriera visiva voluta dal proprietario a protezione della sua privacy.

(d) Pubblicazione (e non semplice effettuazione delle riprese) di edifici privati la cui immagine venga poi utilizzata per promozionare o comunque in abbinamento a prodotti e/o servizi non attinenti a quelli del proprietario, laddove questa operazione possa essere configurata come concorrenza sleale, ai sensi dell’art 2598 Codice Civile.

I tutti gli altri casi, a norma di Legge non occorre autorizzazione né per la realizzazione delle riprese, né per l’eventuale pubblicazione delle stesse. Si sottolinea che nella nostra legislazione positiva non esiste alcuna disposizione che preveda un “diritto di immagine” sulla proprietà privata (come invece previsto in altre Legislazioni, ad esempio quella statunitense e francese).

Matteo Tornado – pubblicato su http://forum.meteonetwork.it/scuola-fotografia-digitale

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Riprendere dall’aereo

La legge lo consente. Con il D.P.R. n. 367 del 29 settembre 2000 è stato, infatti, sancito che “l’effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici”. Questo, ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli artt. 788, 789 e 790 del Codice della Navigazione il cui testo è disponibile sul sito dell’ENAC (Ente nazionale dell’Aviazione Civile) www.enac-italia.it.
Recita, inoltre, l’art. 3 del suddetto D.P.R: “È fatta salva l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell’esercizio delle attività disciplinate dal regolamento”.
Se questa è la norma, occorre ricordare che potrebbe essere vietato l’uso di apparecchi digitali durante il volo per il timore – non si sa quanto fondato – di possibili interferenze di tipo elettromagnetico.
Dove e cosa non si deve fotografare

In Italia è vietato fotografare installazioni militari, i militari stessi e i loro armamenti. Questo in base al Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 che vieta la divulgazione di notizie che possano essere d’aiuto al nemico. Considerato il momento in cui il Regio Decreto in questione è stato promulgato, l’importanza di queste informazioni ai fini bellici è scontata. Ma il decreto vieta altresì la divulgazione di notizie – quindi anche di fotografie – riguardanti impianti civili di produzione di armamenti, impianti di produzione di energia, impianti ferroviari incluse le stazioni e i convogli ferroviari.
Circa quest’ultimo divieto, esiste anche una circolare delle Ferrovie dello Stato del 15 giugno 1990 che indica che per le riprese è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Direttore Centrale delle relazioni esterne. All’art. 1.1.2 recita però: “Non sono soggette alla suddetta preventiva autorizzazione le riprese che siano effettuate in ambito FS normalmente accessibile al pubblico, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: a) con apparecchiature utilizzate a mano; b) senza creare intralcio all’esercizio ferroviario; c) senza impegnare personale, mezzi e materiali dell’Ente”.

Enzo Borri, pubblicato su http://www.comefarea.it/fotografia-digitale/aspetti-legali-della-fotografia/

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Recentemente un lettore mi ha formulato un quesito che, in buona sostanza, è possibile riassumere in questi termini: un fotografo può liberamente fotografare e, successivamente, utilizzare, diffondere o cedere (anche a titolo oneroso) fotografie che riproducono edifici, opere architettoniche o altre opere d’arte ubicate in luoghi pubblici?
La risposta all’interessante domanda non può che avere inizio dall’analisi delle previsioni normative sul diritto d’autore attualmente in vigore.
Innanzitutto, non vi è dubbio che un edificio, un ponte o un progetto architettonico in senso lato sia protetto dalla Legge sul Diritto d’Autore (Legge 633 del 22 aprile 1941) qualora in esso si possa riscontrare un carattere creativo anche minimo. In questo caso si parla di “disegni ed opere dell’architettura”, esplicitamente protetti all’art. 2 punto 5 della citata Legge sul Diritto d’Autore.
Conseguenza di quanto sopra è che all’autore di un’opera dell’architettura siano attribuiti, oltre al diritto morale di esserne riconosciuto autore, anche i diritti di sfruttamento economico dell’opera, sia in modo diretto che derivato (vale a dire fra gli altri il diritto di riproduzione, diffusione, etc.).
La durata della protezione è, analogamente alle altre opere dell’ingegno, 70 anni dall’anno di morte dell’autore (Legge 633/1941).
A questo punto occorre verificare se il fotografare un’opera architettonica e successivamente utilizzare detta fotografia, ad esempio per la sua pubblicazione in una rivista o la diffusione in Internet, possa essere considerata una violazione del diritto d’autore del soggetto che ha creato la struttura.
Al riguardo la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che “(l)a riproduzione fotografica di un’opera (…) costituisce una forma di utilizzazione economica concretante il diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 13 della legge sul diritto d’autore del quale l’autore resta titolare anche in caso di cessione dell’opera” (App. Roma, 8 febbraio 1983).
La risposta al quesito posto dal lettore è, pertanto, che non è possibile utilizzare fotografie riproducenti opere architettoniche di autore vivente o deceduto da meno di 70 anni senza esplicita autorizzazione dell’avente diritto.
Occorre, inoltre, fare molta attenzione ai successivi interventi effettuati sull’opera architettonica. Un esempio a questo riguardo è particolarmente chiarificatore, anche se ha come oggetto un monumento straniero: la Tour Eiffel.
L’Ingegner Gustave Eiffel, autore dell’omonima torre, è deceduto il 28 dicembre 1923. Presumendo fittiziamente applicabile l’attuale legge italiana (peraltro la legge francese sul punto è coincidente), il diritto d’autore si sarebbe estinto, essendo trascorsi 70 anni dall’anno del decesso dell’autore. Evidentemente ciò legittimerebbe la possibilità di fotografare ed utilizzare, anche a titolo oneroso, le fotografie della famosa torre.
Tutte quante? No, solamente quelle effettuate di giorno.
Immaginando a questo punto la perplessità del lettore, cercherò di spiegare il perché della mia affermazione.
Nel 1989 venne incaricata l’elaborazione e realizzazione di un impianto di illuminazione artistica della torre, in seguito modificato più volte, che ancor oggi affascina sia i parigini che i visitatori della Ville Lumiere.
Tale intervento è da considerarsi a tutti gli effetti coperto da diritto d’autore in quanto opera d’arte a sé stante. Trattandosi di autori viventi, ne consegue la riserva di utilizzo dell’opera. La questione, che può sembrare forse accademica, è stata in realtà oggetto di numerose vicende giudiziarie e di una sentenza della Corte di Cassazione francese (Cass. 1re Civ., 3 marzo 1992, RIDA 1994 no. 159, p.113) che ha sancito definitivamente come sussista tale diritto in favore della SNTE (Société nouvelle d’exploitation de la tour Eiffel), cui devono pagarsi i diritti di fotografia notturna della famosa torre, a meno che questa non sia un mero elemento di un immagine panoramica ove rientrino più monumenti.
Esempi più nostrani possono essere le cosiddette “Luci d’Artista” che nel periodo natalizio adornano numerosi monumenti della città di Torino, in primis l’opera di Mario Merz “Il volo dei numeri” che decora la Mole Antonelliana.
Questa analisi, nata per le opere architettoniche, è evidentemente applicabile anche ad altre tipologie di opere poste o realizzate all’aperto, come ad esempio statue o dipinti: un esempio che ha creato molte proteste dall’altro lato dell’oceano è stata l’opera scultorea in acciaio inossidabile di Anish Kapoor “The Cloud Gate”, incaricata dalla città di Chicago e posta all’interno del Millenium park, le cui fotografie - qualora pubblicate - sono oggetto di un controllo rigorosissimo ai fini del pagamento dei relativi diritti.
Un’ultima limitazione alla possibilità di fotografare elementi architettonici posti in luoghi pubblici riguarda le riprese fotografiche professionali di beni culturali di proprietà dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale. In questo caso, infatti, il decreto n. 104/94 prevede la necessità di ottenere un’apposita autorizzazione e precisa che la riproduzione di detti beni è soggetta al pagamento di “canoni” la cui quantificazione, a norma dell’articolo 108 del d.lgs. 42/04, è demandata al responsabile di ogni singola struttura.

Avv. Massimo Corio, pubblicato su http://www.legaleuro.eu/IT/blog/index.php?id=ct8abcde

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Vi siete mai chiesti se i click della vostra macchina fotografica siano tutti leciti? Facciamo qualche esempio. Siete a Roma davanti al Colosseo, come resistere a una bella fotografia? Click!, detto fatto, un primo piano che occupa tutta la foto. Poi proseguite ed ecco la settecentesca fontana di Trevi progettata da Nicolò Salvi: click, un’altra foto. E l’auditorium progettato da Renzo Piano? come non immortalarlo?! Tornati a casa, scaricate le foto sul computer e decidete di caricarle su un sito internet, per condividerle con quanti più amici possibile. Vi siete mai chiesti se questo è lecito o se dovete chiedere l’autorizzazione a qualcuno?
La questione non è semplice. Il 28 settembre 2007, il parlamentare Franco Grillini (all’epoca Partito Socialista, oggi Italia dei Valori) ha proposto un’interrogazione a risposta scritta all’allora ministro dei Beni e delle Attività culturali (all’epoca Francesco Rutelli), chiedendogli di intervenire normativamente riguardo al “diritto di panorama” (panorama freedom), cioè il diritto che permette a chiunque di fotografare e riprodurre quanto pubblicamente visibile.
Il 5 febbraio 2008, il sottosegretario Danielle Mazzonis (Prc), rispose richiamando un principio alla base del nostro ordinamento, e cioè che «tutto quello che non è espressamente vietato è consentito» per giungere poi alla conclusione che: «In Italia non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell’Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime».

In realtà, la situazione si complica per le opere (a cui appartengono edifici, monumenti, quadri, ecc…) di autori/progettisti ancora viventi o morti da meno di 70 anni. In questo caso, bisogna farsi detective e cercare di capire innanzi tutto chi sia l’autore dell’opera che stiamo immortalando, poi indagare sullo “stato di salute” dell’autore stesso (vivente/deceduto? e, in questo caso, da quanti anni?) e, in fine, decidere che cosa vogliamo fare della nostra foto: 1. conservarla semplicemente nella memoria del nostro pc; 2. caricarla su un sito internet; 3. utilizzarla per farne gadget o altri oggetti con fini commerciali.
Se l’artista è morto da più di 70 anni e l’opera si trova in un luogo pubblico (parco, piazza, ecc…) potete stare tranquilli: nessuno potrà rivendicare alcunché.
Se invece l’artista è ancora vivente oppure è morto da meno di 70 anni, state attenti all’uso che volete fare della vostra foto, perché state entrando nel “terreno minato” dei diritti d’autore. Se decidete di utilizzarla per fini unicamente didattici o scientifici senza scopo di lucro, allora potete pubblicare la vostra foto sulla rete internet (a condizione che sia a bassa risoluzione o degradata) ma dovete indicare il nome dell’artista e il titolo dell’opera.
Se invece vi prefiggete di utilizzarla per scopi commerciali, allora fate molta attenzione: dovrete pagare i diritti patrimoniali al titolare dell’opera (genericamente noti come “diritti d’autore”). La fotografia infatti è una riproduzione dell’opera, consentita al solo titolare dei suoi diritti di sfruttamento.
Ritornando al nostro esempio: se fotografo il Colosseo e ne faccio delle magliette, secondo il parere espresso dal ministero dei Beni e delle Attività culturali, posso stare tranquillo (il progettista è sicuramente morto da più di 70 anni e non esistendo una norma che espressamente vieti questa attività nessuno potrà rivendicare alcunché). Se invece sulla maglietta volete riprodurre l’auditorium di Renzo Piano, oltre a indicare il nome dell’architetto, sarà necessario ottenere una sua autorizzazione e corrispondergli i diritti d’autore per la riproduzione dell’opera.
In realtà la “libertà di paesaggio” deve tener conto non solo della legge sul diritto d’autore ma anche di quanto disciplinato nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’articolo 107, prevede che la «riproduzione nonché l’uso strumentale e precario» delle opere considerate beni culturali (ossia aventi più di cinquant’anni e di interesse culturale) necessiti di un’autorizzazione da parte del ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali che li hanno «in consegna».
Sembrerebbe quindi che per fotografare il Colosseo bisognerebbe ottenere una preventiva autorizzazione da parte delle competenti autorità amministrative…
La situazione non appare più semplice in altri Paesi dell’Unione Europea. In Germania, è prevista la “libertà di paesaggio” limitatamente a edifici e sculture pubblicamente visibili. In Austria, questa libertà è estesa alle zone accessibili al pubblico all’interno di edifici (per esempio musei). In Danimarca, la libertà di paesaggio è limitata ai soli edifici (purché la pubblicazione non avvenga per scopi commerciali), mentre restano escluse le altre forme di opere d’arte. Gli svizzeri sono più indulgenti e consentono di fotografare liberamente per fini commerciali (e non) le opere installate in modo permanente in un luogo pubblico o in un luogo accessibile al pubblico. In Belgio, si possono liberamente fotografare gli edifici ma per le sculture costituenti il soggetto principale della fotografia è necessario ottenere un’autorizzazione specifica.
Alla fine, per non sbagliare, conservate i vostri click sul vostro computer e guardateli tutte le volte che volete.
Se proprio avete voglia di realizzare delle magliette, sbizzarritevi con la matita, fate un bella foto al disegno e mandatelo in stampa. Attenzione, però: che il disegno sia frutto della vostra fantasia e non ispirazione del “genio” di altri, altrimenti tornate al punto di partenza!

Cecilia Trevisi (avvocato del foro di Milano esperta in proprietà intellettuale) pubblicato su http://www.possibilia.eu/p_clic.html

One comment

  • davide

    salve, volevo sapere se le foto di lembi archeologici emergenti naturalmente (senza scavi) in proprietà private (ma dichiarate di interesse archeologico) necessitano di permessi e pagamento canoni da parte delle Soprintendenze?

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